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Arbitri: in anteprima il nuovo regolamento

Ott 24, 2022
rugbychepassione.com / Paolo Cerino

Il nuovo regolamento arbitrale è stato approvato nel Consiglio Federale di sabato scorso, ora dovrà passare il vaglio del Coni per entrare effettivamente in vigore, solo successivamente sarà rinnovata la governance. Diciamo subito che, considerati i tempi strettissimi, il lavoro è più che sufficiente. Gli arbitri, a nostro avviso, potevano ottenere di più, ma in taluni casi bisogna anche accettare i compromessi. Come abbiamo avuto modo di affermare anche qualche settimana fa, abbiamo lasciato fare, pur conoscendo ogni passo della Commissione. Per capirci: 20 giorni fa il tavolo era saltato e il lavoro appariva in stallo. Poi le criticità sono state superate grazie al buonsenso degli attori coinvolti. Potevamo scriverlo, abbiamo evitato per non essere accusati di voler creare polemiche inutili: non remiamo contro il movimento. Così come potevamo pubblicare il documento licenziato dalla Commissione prima del passaggio in Consiglio Federale, con il rischio di creare ulteriori sospetti e veleni: anche in questo caso sapete perché abbiamo evitato. Ora però ve lo proponiamo. Quella qui di seguito è l’ultima versione sfornata dalla Commissione che, ci risulta, sia la stessa inoltrata al Consiglio. Qualora ci fossero piccoli dettagli modificati, ce ne scusiamo, ma l’impianto generale è quello che trovate qui di seguito, virgola più, virgola meno.

 

REGOLAMENTO DEL SETTORE ARBITRALE FEDERALE

TITOLO I – Costituzione, organi e funzionamento

Art. 1 – Costituzione, scopi e sede

  1. Al fine di assicurare il corretto svolgimento dei Campionati federali nonché di ogni attività sportiva indetta od autorizzata dalla Federazione Italiana Rugby (di seguito FIR), in osservanza dell’art. 47 dello Statuto federale, è istituito il Settore Arbitrale Federale (di seguito SAF).
  2. Il SAF è la struttura della Federazione Italiana Rugby costituita da tutti gli Ufficiali di Gara (di seguito UdG) regolarmente tesserati ed iscritti nei rispettivi ruoli. Essa agisce in autonomia organizzativa interna, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente regolamento e nelle altre fonti normative federali, con attività di indirizzo delle risorse nell’ambito delle dotazioni assegnate ed indipendenza tecnica quanto alle attività di designazione, formazione e di valutazione.
  3. Il funzionamento e la gestione del SAF avvengono per il tramite di un organo direttivo centrale e di organi periferici nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
  4. Il SAF svolge la propria attività in armonia con le normative CONI e federali attuando gli indirizzi programmatici impartiti dal Consiglio Federale, nel rispetto dei principi previsti dal presente regolamento.
  5. La sede centrale del SAF è presso la FIR; gli organi territoriali presso gli organi periferici.

Art. 2 – Durata delle cariche, decadenza ed incompatibilità

  1. Gli organi del SAF durano in carica per l’intero quadriennio olimpico; decadono per dimissioni, revoca da parte del Consiglio Federale per giustificati motivi ovvero per la violazione delle norme e dei regolamenti dell’Ordinamento sportivo o per decadenza dello stesso Consiglio Federale. In caso di dimissioni, di impedimento definitivo o di cessazione per qualsiasi causa:
    • del Presidente/Coordinatore o della metà più uno dei componenti del Consiglio, si avrà la decadenza immediata dell’organo;
    • di uno o più consiglieri, entro il termine di venti giorni da detto evento, si procede alla surroga seguendo le medesime modalità utilizzate per l’individuazione (se elettiva o di nomina).
  2. Qualora si verifichi la decadenza della CNA il Consiglio Federale nominerà un Commissario Straordinario per il tempo necessario alla ricostituzione dello stesso organo. In caso di decadenza del Comitato Regionale Arbitrale la CNA formulerà una nuova proposta da sottoporre al Consiglio Federale per la nomina.
  3. Il Presidente/Coordinatore della Commissione Nazionale Arbitrale, se in attività, sarà posto fuori ruolo d’ufficio per tutta la durata del mandato.
  4. Il procedimento per il rinnovo della CNA è indetto con provvedimento del Consiglio Federale e si svolge nel rispetto delle forme previste dal presente Regolamento.
  5. I componenti degli organi centrali e degli organi periferici non possono ricoprire il medesimo ruolo per più di tre mandati consecutivi.

Art. 3 – Organi e strutture del SAF

  1. Sono Organi del SAF:
  2. la Commissione Nazionale Arbitrale (CNA), quale Organo centrale;
  3. il Presidente/Coordinatore della Commissione Nazionale Arbitri;
  4. i Comitati/Delegazioni Regionali Arbitrali (CRA), quali Organi periferici.
  5. Sono strutture del SAF:
  6. la Struttura Tecnica Nazionale Arbitrale (STNA);
  7. la Consulta Nazionale Arbitrale.
  8. Gli organi direttivi centrali e periferici devono assicurare il corretto svolgimento di tutte le funzioni arbitrali connesse alle attività specificate all’art. 1.
  9. Il Consiglio Federale, su proposta della CNA, può prevedere la costituzione di gruppi di lavoro anche costituiti da UdG aventi la medesima qualifica.
  10. Allo stesso modo il Consiglio Federale può prevedere incarichi finalizzati alle attività necessarie per lo svolgimento delle funzioni arbitrali anche in linea con quanto previsto nelle federazioni internazionali riconosciute.

TITOLO II – Diritti degli Ufficiali di Gara

Art. 4 – Diritti degli Ufficiali di Gara

Gli ufficiali di gara avranno diritto a svolgere in modo imparziale e trasparente la funzione di ufficiale di gara e, nell’esercizio della loro attività sportiva e tecnica, saranno tutelati per la difesa della loro onorabilità e dignità. Gli ufficiali di gara avranno il diritto di conoscere periodicamente e al termine della stagione sportiva le risultanze delle loro prestazioni tecniche avendo, altresì, il diritto ad essere indennizzati per lo svolgimento delle attività per le quali avranno ricevuto regolare designazione secondo le entità dei rimborsi spese loro spettanti così come determinati e individuati dal Consiglio Federale. Gli ufficiali di gara avranno la possibilità, nei limiti delle disponibilità previste, a richiedere una tessera federale che permetta loro l’accesso gratuito, secondo disposizioni che potranno essere normate dall’Ente organizzatore, a tutte le manifestazioni sportive che si svolgono sotto l’egida della FIR sul territorio nazionale.

TITOLO III – Organi e strutture centrali

Art. 5 – La Commissione Nazionale Arbitrale (CNA)

  1. La CNA è l’organo direttivo del SAF, funziona in modo collegiale ed è composta da sette consiglieri, quattro nominati dal Consiglio Federale sulla base delle previsioni di cui al successivo art. 6 e tre eletti secondo il procedimento disciplinato dal successivo art. 7.
  2. Possono far parte della CNA i tesserati che, al momento della candidatura, siano in possesso dei seguenti requisiti:
    1. avere la maggiore età;
    2. aver maturato almeno 10 anni di tesseramento arbitrale attivo e continuativo;
    3. aver fatto parte dei Gruppi Arbitri Nazionali oppure aver ricoperto incarichi quantomeno a livello periferico per almeno 3 anni;
    4. possedere ogni altro requisito di onorabilità qualora previsto dalle carte Federali.
    5. La CNA deve improntare la propria azione al rispetto della trasparenza, della meritocrazia, nonché ispirata ai principi del Settore Arbitrale Federale come indicati nel presente regolamento e garantendo una adeguata formazione e valutazione agli UdG.
    6. I componenti della CNA eleggono tra loro nella prima riunione, a maggioranza della metà più uno dei consiglieri, il Coordinatore/Presidente ed il Vice Presidente della Commissione Nazionale Arbitrale. In caso di mancata elezione dopo tre votazioni del Coordinatore/Presidente e del Vice Presidente, l’organo decade.
    7. La CNA si riunisce, su convocazione del Coordinatore/Presidente della CNA ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque almeno 4 volte l’anno. In caso di urgenza rappresentata dal Coordinatore/Presidente della CNA, sono valide le riunioni in teleconferenza a condizione che il verbale riepilogativo delle decisioni assunte sia successivamente sottoscritto da tutti i componenti. La CNA si riunisce, altresì, ogni qualvolta lo richiedano almeno 4 consiglieri.
    8. Hanno diritto di partecipare alle riunioni senza diritto di voto il Presidente Federale o suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio Federale e il Direttore Tecnico.
    9. Il Segretario Generale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’organo arbitrale centrale o, altrimenti, può delegare un incaricato con funzioni di segretario, il quale deve dare esecuzione ai provvedimenti della Commissione Nazionale Arbitrale e redigere i relativi verbali delle riunioni dell’organo.
    10. Le riunioni sono valide solo se è presente almeno la metà più uno dei componenti, comprendendo il Coordinatore/Presidente.
    11. La CNA decide a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Coordinatore/Presidente, salvo diverse disposizioni del presente regolamento.
    12. In rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, un estratto riassuntivo del verbale deve essere reso pubblico e portato a conoscenza di tutti i tesserati arbitri, nelle forme e con le modalità che saranno allo scopo individuate.
    13. La CNA è affiancata da una struttura tecnica, denominata Struttura Tecnica Nazionale Arbitrale (STNA) e disciplinata dal successivo art. 9.
    14. La Commissione Nazionale Arbitrale svolge i seguenti compiti:
      1. provvede al reclutamento, all’inquadramento, alla formazione, all’aggiornamento, nonché alla valutazione degli Ufficiali di gara, anche tramite la Struttura Tecnica Nazionale Arbitrale;
      2. elabora e propone al Consiglio Federale i criteri per la formazione, l’inquadramento e l’aggiornamento di tutti gli UdG nei rispettivi ruoli federali di concerto con il Direttore Tecnico, anche tramite la Struttura Tecnica Nazionale Arbitrale;
      3. propone al Consiglio Federale, di concerto con il Segretario Generale, la ripartizione finanziaria per le attività arbitrali;
      4. trasmette al Consiglio Federale, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione sull’attività e sul funzionamento del SAF riferita alla stagione sportiva appena conclusa;
      5. stabilisce le modalità con cui gli UdG vengono informati delle prestazioni tecniche da questi svolte.
      6. controlla l’operato degli UdG in tutte le attività sportive e vigila sull’applicazione ed interpretazione di tutta la normativa federale relativa alle partite di gioco approvate dagli organi della FIR o dagli organismi internazionali riconosciuti;
      7. vigila periodicamente sull’effettivo rispetto dei diritti degli UdG nonché sull’operato tecnico e comportamentale degli UdG medesimi;
      8. svolge la funzione di coordinamento con la Direzione Tecnica Nazionale Arbitrale e con gli organi periferici favorendo comportamenti uniformi;
      9. cura l’aggiornamento dei dati dell’attività svolta dagli ufficiali di gara con l’indicazione, per ciascuno di essi, delle designazioni fatte e del relativo esito (accettazione o rinuncia), del livello di inquadramento e della posizione “in ruolo” o “fuori ruolo” secondo quanto previsto dal Titolo V del presente Regolamento;
      10. propone al Consiglio Federale i nominativi di soggetti per la nomina a Ufficiale di gara benemerito secondo quanto previsto al successivo art. 23 individuati in coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze in campo nazionale ed internazionale, titoli o conoscenze tecniche indiscutibili;
      11. segnala al Consiglio Federale il/i nominativo/i degli ufficiali di gara meritevoli per l’eventuale assegnazione di specifici riconoscimenti federali;
      12. propone al Consiglio Federale la nomina dei designatori degli Ufficiali di gara;
      13. vigila sull’operato dei componenti della STFA e dei designatori nazionali e regionali e può proporre al Consiglio Federale di provvedere alla revoca motivata dei componenti della STFA e dei designatori degli UdG;
      14. propone al Consiglio Federale i nominativi per i componenti dei Comitati Regionali Arbitrali o del Responsabile Regionale Arbitrale;
      15. sentito il Presidente Federale, adotta tutti i provvedimenti che non siano in contrasto con lo Statuto Federale, il Regolamento Organico, il Regolamento dell’Attività Sportiva ed il presente regolamento, diretti al buon funzionamento del SAF e della CNA e che, comunque, non comportino oneri a carico del bilancio federale ulteriori rispetto alle dotazioni assegnate dal Consiglio Federale;
      16. sottopone al Consiglio Federale proposte di modifica del presente regolamento;
      17. svolge ogni altro compito previsto dai Regolamenti federali o dal Consiglio Federale in coerenza con le funzioni dell’organo.

Art. 6 – Nomina dei quattro componenti della Commissione Nazionale Arbitrale

  1. Nella prima seduta utile il Consiglio Federale dà avvio al procedimento di rinnovo della CNA.
  2. L’assemblea composta dalla Commissione Nazionale Arbitrale, dai Coordinatori regionali arbitrali e dai Responsabili regionali (nei territori in cui siano previsti), viene convocata dal Consiglio Federale per proporre i nominativi (sino al doppio del numero dei consiglieri da nominare) dei soggetti interessati a ricoprire l’incarico di consigliere della CNA; tale attività dovrà essere espletata entro il termine di 15 giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea.
  3. I nominativi proposti dovranno essere accompagnati dai relativi curricula vitae sportivo e professionale.
  4. Il Consiglio Federale nomina quattro componenti della CNA di cui almeno due selezionati fra i nominativi presentati dall’assemblea.

Art. 7 – Elezione dei tre componenti della Commissione Nazionale Arbitrale

  1. È riconosciuta una rappresentanza elettiva del corpo arbitrale secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
  2. Le elezioni dei tre componenti elettivi della CNA sono indette dal Consiglio Federale nella prima seduta utile. Il Consiglio Federale delibera contestualmente le modalità di celebrazione della fase elettiva.
  3. La convocazione è pubblicata sul sito web federale quale comunicazione a tutti gli UdG con diritto di voto.
  4. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) gli ufficiali di gara maggiorenni, ad eccezione degli arbitri derogati, regolarmente tesserati nel momento in cui si svolgerà l’elezione dei componenti della CNA.
  5. Il territorio nazionale è suddiviso in tre circoscrizioni interregionali come di seguito indicato. In ciascuna circoscrizione è previsto lo svolgimento dell’assemblea elettiva per l’elezione di 1 componente. Le circoscrizioni sono così definite:
  1. Distretto 1 composto dai tesserati arbitri residenti nelle regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta;
  2. Distretto 2 composto dai tesserati arbitri residenti nelle regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto;
  3. Distretto 3 composto dai tesserati arbitri residenti nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
    1. Nessuno può essere candidato in un collegio elettorale diverso da quello nel quale è residente.
    2. Risulta eletto il candidato che, nella propria circoscrizione, riceve il maggior numero di voti. Entro 15 giorni dopo lo svolgimento delle elezioni, il Consiglio Federale, sulla base delle risultanze delle assemblee elettive, nomina i tre componenti della CNA.

Art. 8 – Il Presidente/Coordinatore della Commissione Nazionale Arbitri (CNA)

  1. Il Presidente/Coordinatore della CNA è il responsabile del Settore Arbitrale Federale nei confronti del Consiglio Federale e dei tesserati arbitri.
  2. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente/Coordinatore dalla CNA, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente della CNA.
  3. Il periodo di mandato del Presidente e del Vice Presidente coincide con quello della Commissione Nazionale Arbitri.
  4. II Presidente/Coordinatore del Settore Arbitrale:
  5. sovrintende al funzionamento della CNA, provvede alla sua convocazione, ne fissa l’ordine del giorno e vigila affinché le decisioni siano eseguite;
  6. stabilisce i compiti da affidare ai componenti la CNA, dandone comunicazione al Consiglio Federale nella prima riunione utile oltre ad informare il corpo arbitrale;
  7. cura l’attuazione delle direttive ricevute dal Consiglio Federale e programma l’attività del Settore Arbitrale Federale, presentando al Consiglio Federale il programma delle attività;
  8. assume, in caso di necessità ed in via d’urgenza, i provvedimenti di competenza esclusiva della CNA, con obbligo di ratifica nella prima riunione utile della CNA;
  9. partecipa, se invitato dal Presidente Federale, ai lavori del Consiglio Federale;
  10. partecipa inoltre alla Consulta degli Organi territoriali FIR;
  11. ha il dovere di vigilanza verso tutti i componenti del SAF, coordina la STNA per favorire sinergia e comportamenti uniformi.
  12. È facoltà del Presidente/Coordinatore invitare alle riunioni persone che, per incarichi ricoperti ed esperienze maturate, possano apportare un contributo ai lavori in relazione agli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 9 – La Struttura Tecnica Nazionale Arbitrale (STNA)

  1. La Commissione Nazionale Arbitrale è coadiuvata da una Struttura Tecnica Nazionale Arbitrale a cui è attribuita la funzione di elaborare, proporre e realizzare i programmi relativi alla formazione, aggiornamento e sviluppo degli arbitri in attività.
  2. Il componente per lo Sviluppo Arbitrale per l’Alto Livello Arbitrale dura in carica per tutto il quadriennio olimpico, mentre i componenti per lo Sviluppo Arbitrale per il Rugby di base durano in carica per un biennio, al termine del periodo temporale sopra indicato concludono l’esercizio delle loro funzioni. Sia il componente per lo Sviluppo Arbitrale per l’Alto Livello sia i componenti per lo Sviluppo Arbitrale del Rugby di Base sono nominati dal Consiglio Federale su proposta della CNA sentito il parere della Direzione Tecnica Federale. Decadono per dimissioni o per revoca da parte del Consiglio Federale.
  3. All’interno della STNA sono individuati:
  4. un Responsabile dello Sviluppo Arbitrale per l’Alto Livello, con funzioni di gestione, coordinamento, formazione e, laddove previsto, designazione degli UdG impegnati in competizioni internazionali e Top10 (esclusi match commissioners e citing commissioners).
  5. uno o più Responsabili dello Sviluppo Arbitrale per il Rugby di Base con funzioni di gestione, coordinamento, formazione in relazione ai programmi di sviluppo dedicati al rugby di base e alle attività federali ufficiali previste e programmate. A livello territoriale è possibile avvalersi della collaborazione di Udg individuati nei tesserati con qualifica di Tecnico arbitrale.
  6. La STNA collabora in piena sinergia e condivisione con la Direzione Tecnica federale.
  7. La STNA, nel rispetto di quanto stabilito dalla CNA, informa gli UdG delle prestazioni tecniche da questi svolte.
  8. I componenti della STNA non possono essere consiglieri CNA, Designatori Nazionali o Regionali, componenti dei Comitati/Delegazioni Regionali Arbitrali, salvo quanto previsto al terzo comma, lettera a).

Art. 10 – Il designatore nazionale e regionale

  1. I designatori nazionali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione Nazionale Arbitrale con specifica motivazione, all’inizio di ciascuna stagione sportiva e restano in carica per la durata della stessa. A ciascuno di essi il Consiglio Federale può attribuire specifiche competenze anche in relazione alle attività federali ufficiali previste per la stagione sportiva.
  2. I designatori regionali svolgono l’attività di designazione in relazione ai campionati e alle attività sportive di competenza dei Comitati Regionali di appartenenza in maniera indipendente rispetto al Comitato Regionale Arbitrale. Sono nominati secondo quanto previsto dal successivo articolo 13, comma 2.
  3. Ciascun designatore opera in piena autonomia ed indipendenza in relazione alle attività assegnate.
  4. I designatori non possono svolgere funzioni arbitrali nell’ambito delle attività per cui svolgono la funzione assegnata.

Art. 11 – Conferenza Nazionale Arbitrale

  1. Durante la stagione sportiva e, comunque, almeno due volte l’anno, è tenuta alla presenza del Presidente Federale, una conferenza nazionale con l’obiettivo di monitorare, riepilogare l’attività svolta a livello nazionale e territoriale e proporre i contenuti per la stagione sportiva successiva.
  2. Alla conferenza partecipano:
    1. Il Coordinatore e i membri della Commissione Nazionale Arbitrale;
    2. I designatori nazionali e regionali;
    3. I Coordinatori dei Comitati Regionali Arbitrali/il Responsabile Regionale.
    4. La Conferenza, al termine della stagione, verbalizza i lavori e predispone una sintetica relazione circa lo svolgimento della stagione arbitrale da sottoporre al Consiglio Federale.

TITOLO IV – Organi e strutture periferiche

Art. 12 – I Comitati Regionali Arbitrali

  1. Al raggiungimento di 25 tesserati arbitri è costituito il Comitato Regionale Arbitrale, formato da tre consiglieri nominati dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Nazionale Arbitrale, fra gli appartenenti alle categorie degli UdG residenti nella regione, motivandone la proposta per i seguenti incarichi interni, tra loro incompatibili:
  1. Responsabile Regionale Reclutamento e Formazione;
  2. Responsabile Regionale della Selezione;
  3. Designatore Regionale.
  4. Il Consiglio Federale attribuisce, tra i soggetti nominati nei ruoli a) e b) del comma 1 che precede, la funzione di Coordinatore Regionale.
  5. Al fine di poter essere nominati nei Comitati Regionali Arbitri nei ruoli previsti i tesserati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere la maggiore età; b) avere maturato almeno cinque anni di tesseramento arbitrale attivo e continuativo; c) aver ottenuto l’abilitazione di arbitro di II° grado (arbitro effettivo).
  6. Il Comitato Regionale Arbitrale è convocato dal Coordinatore regionale almeno quattro volte all’anno.
  7. Alle riunioni del Comitato Regionale Arbitri possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Capisezione ed il Tecnico Regionale.
  8. Il Comitato Regionale Arbitrale, nell’ambito delle direttive emanate dalla Commissione Nazionale Arbitrale, è competente rispetto a:
    1. l’attività di reclutamento sul territorio;
    2. la didattica e la formazione degli arbitri a livello regionale;
    3. l’attività di selezione regionale;
    4. coordinamento delle sezioni arbitrali sul proprio territorio;
    5. fornisce alla CNA e alla STNA elementi di giudizio sull’operato tecnico e comportamentale degli UdG;
    6. indice riunione periodiche degli UdG della regione una delle quali deve essere svolta al termine della stagione agonistica;
    7. svolge i compiti assegnati dalla Commissione Nazionale Arbitrale;
    8. coordinamento dell’attività territoriale con quella nazionale, con la stesura di relazioni semestrali da inviarsi alla Commissione Nazionale Arbitrale sulla attività svolta.
    9. Nei Comitati Regionali con meno di 25 tesserati arbitri effettivi è nominato dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione Nazionale Arbitrale, un Responsabile Regionale con funzioni di sviluppo, reclutamento e formazione in ambito territoriale, al fine di favorire l’incremento dei tesserati arbitri, che svolgerà anche la funzione di Designatore regionale. In tali casi la figura di responsabile della formazione può essere affidata anche ad un soggetto differente.
    10. Qualora venga raggiunto il limite previsto al comma 1, il Consiglio Federale provvede a nominare il Comitato Regionale Arbitrale con le modalità ivi previste; da quel momento l’incarico del Responsabile Regionale decade.
    11. I componenti degli organi periferici sono scelti tra gli UdG regolarmente tesserati, inquadrati in una delle categorie previste dall’art. 14 del presente Regolamento.

Art. 13 – Sezioni Arbitrali Territoriali

  1. Nelle aree geografiche limitrofe ove risiedano almeno otto tesserati arbitri, è costituita una Sezione Arbitrale Territoriale retta da un caposezione nominato dal Comitato Regionale Arbitrale.
  2. Ove non si raggiunga il numero di otto tesserati, gli arbitri ivi residenti sono aggregati nella Sezione più prossima su indicazione del Comitato Regionale Arbitrale competente.
  3. La Sezione Territoriale opera d’intesa con il Comitato Regionale Arbitrale e con la STNA, al fine di favorire e sviluppare l’attività di reclutamento, didattica e formazione degli arbitri sul territorio.
  4. L’incarico di caposezione ha durata biennale ed è rinnovabile.

TITOLO V – Qualifiche, requisiti e livelli di inquadramento 

Art. 14 – Categorie degli ufficiali di gara

Gli ufficiali di gara della Federazione Italiana Rugby sono suddivisi a titolo esaustivo, in ragione dell’attività svolta, nelle seguenti categorie:

  1. Attività di campo
  • Arbitro, tesserato individuato dai Designatori competenti per l’organizzazione della gara al quale è affidata la regolarità tecnica e sportiva della gara nell’osservanza delle Regole del Gioco del Rugby e delle regole disciplinari vigenti in osservanza dei principi di lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio. L’arbitro ha il controllo degli assistenti arbitrali, comunica loro i rispettivi compiti e può revocare le loro decisioni.
  • Assistente arbitrale, tesserato individuato dai Designatori competenti per l’organizzazione della gara (di norma, due assistenti arbitrali per gara) che è responsabile di segnalare la rimessa laterale e il buon esito, o meno, dei calci in porta. Inoltre, l’assistente arbitrale offre assistenza, su richiesta dell’arbitro, per la segnalazione dell’antigioco e per quanto sia necessario e di aiuto all’arbitro.
  • TMO (arbitro video), tesserato individuato dai Designatori competenti per l’organizzazione della gara che utilizza strumenti tecnologici per chiarire situazioni relative allo svolgimento della gara e per rilevare situazioni di antigioco, raccomandando le sanzioni da adottare.
  • 4° Ufficiale di gara, tesserato individuato dai Designatori competenti per l’organizzazione della gara che controlla i tesserati ammessi al recinto di gioco e che si trovano all’interno dell’area tecnica o in panchina, il personale addetto a riprese fotografiche e i cineoperatori, dà l’assenso per provvedere alle sostituzioni dei giocatori. Il 4° Ufficiale di gara può inoltre sostituire un assistente arbitrale.
  • 5° e 6° Ufficiale di gara, tesserati individuati dai Designatori competenti per l’organizzazione della gara che collaborano con il 4° Ufficiale di gara per il controllo delle persone ammesse al recinto di gioco e che accertano e vigilano sulle operatività riguardo alle attività connesse a infortuni di gioco che comportino sostituzioni temporanee per verificare la salute dei giocatori a seguito di un infortunio alla testa o per ferita sanguinante.
  1. Attività funzionali
  • Time Keeper (cronometrista), tesserato individuato dai Designatori competenti per l’organizzazione dell’incontro che indicherà il termine di ciascun tempo di gioco.
  • Citing Commissioner, tesserato individuato dai Designatori competenti per l’organizzazione dell’incontro che, presente nella sede della gara o da remoto, avvalendosi della collaborazione di un Liaison Officer Citing Commissioner, valuterà autonomamente o a seguito di presentazione di istanze da parte dei manager delle Società o Federazioni coinvolte nella gara, successivamente alla stessa, avvalendosi di ogni idoneo mezzo di prova, eventuali illeciti commessi da tesserati partecipanti alla gara sfuggiti al team arbitrale o non adeguatamente valutati e redigerà una apposita relazione che sarà inviata, in tempi definiti e certi specificati dall’Ente organizzatore della gara, agli Organi di Giustizia competenti.
  • Osservatore arbitrale, tesserato individuato dai Designatori competenti per l’organizzazione dell’incontro che ha il compito di valutare la prestazione dell’arbitro e, dove designati: degli assistenti arbitrali, del 4° e 5° Ufficiale di gara e del TMO. L’osservatore arbitrale, qualora sia necessario, può essere designato per svolgere compiti di accompagnamento e assistenza al fine di supportare gli arbitri.
  • Match commissioner, tesserato individuato dai Designatori competenti per l’organizzazione dell’incontro che ha il compito di verificare le condizioni del terreno di gioco, il rispetto dei protocolli previsti per lo svolgimento della gara, l’identità e la nazionalità dei giocatori partecipanti alla gara e ogni altro aspetto necessario o normato per consentire un regolare ed equo svolgimento della gara. Responsabile, inoltre, della trasmissione del referto di gara.
  • Liaison officer, tesserato nominato dai Designatori competenti per l’organizzazione dell’incontro o dall’organizzazione stessa allo scopo di facilitare il regolare svolgimento dei protocolli previsti per l’effettuazione della gara, prestando collaborazione e assistenza agli Ufficiali di gara designati.

Art. 15 – Requisiti

  1. Possono essere inquadrati quali UdG i tesserati che abbiano acquisito la rispettiva qualifica all’esito delle attività formative e/o del superamento delle prove d’esame, secondo i percorsi formativi definiti dalla CNA, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  2. essere cittadini di uno stato dell’UE e risiedere sul territorio nazionale in base ad un titolo legittimo;
  3. aver compiuto il 18° anno di età (15 anni solo per la qualifica di arbitro di I° grado);
  4. essere in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola secondaria di primo grado o equipollente;
  5. non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno[1].
  6. non aver riportato, nell’ultimo decennio e salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno o radiati, da parte di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  7. non aver subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
  8. non avere incarichi in organismi, anche esterni alla FIR, che fanno riferimento alla disciplina sportiva del rugby, salvo espressa autorizzazione della FIR;
  9. essere in regola con i requisiti formativi previsti dalle federazioni internazionali cui la FIR aderisce (anti concussion);
  10. non avere in essere controversie giudiziarie contro la FIR.

In particolar modo, al fine di svolgere le attività di campo occorre essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’attività sportiva agonistica attraverso il rilascio del certificato medico di idoneità agonistica.

  1. Il Settore Arbitrale si riserva di richiedere agli interessati idonea documentazione circa i requisiti di cui sopra; comunque, la domanda di tesseramento, presentata dall’interessato, equivale ad esplicita ed incondizionata dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’inquadramento o l’avanzamento richiesto. La dichiarazione non corrispondente al vero costituisce grave mancanza disciplinare.
  2. Fatta salva la categoria degli arbitri derogati, la funzione arbitrale è incompatibile con qualsiasi altra categoria di tesseramento, ovvero gli ufficiali di gara devono essere tesserati direttamente ed esclusivamente alla FIR.

Art. 16 – Status arbitrale

  1. All’inizio di ogni stagione agonistica, gli ufficiali di gara sono distinti in due status:
  2. in ruolo;
  3. fuori ruolo.
  4. I soggetti “in ruolo” sono costituiti da tutti gli ufficiali di gara che, non avendo perduto i requisiti per l’inquadramento, hanno assicurato la loro disponibilità e sono regolarmente tesserati. Sono pertanto designabili nella funzione arbitrale nelle gare ufficiali e non ufficiali in ambito federale.
  5. Sono collocati d’ufficio nella categoria “fuori ruolo” coloro che:
  6. ricoprono cariche federali elettive sia a livello centrale sia periferico per il tempo in cui detengono tali cariche, salvo deroga del Consiglio Federale;
  7. ricoprono incarichi per cui è previsto il collocamento fuori ruolo per il tempo in cui detengono tali funzioni;
  8. lo richiedono espressamente con comunicazione scritta al Presidente/Coordinatore della Commissione Nazionale Arbitri per motivi personali e per un periodo non superiore a due stagioni agonistiche e non inferiore a tre mesi dalla data della richiesta;
  9. non partecipano alle attività di formazione, aggiornamento e verifica o non superano le prove di verifica previste dalla CNA;
  10. non sono più in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività arbitrale.
  11. La richiesta di riammissione nella categoria “in ruolo” deve essere presentata per iscritto al Presidente/Coordinatore della Commissione Nazionale Arbitri una volta verificato il possesso di tutti i requisiti previsti.
  12. In tal caso il Presidente/Coordinatore della Commissione Nazionale Arbitri valuterà se l’arbitro debba o meno sostenere un’attività di formazione/esame relativa al periodo di collocamento “fuori ruolo”.
  13. Gli ufficiali di gara riammessi in ruolo, con le modalità sopra descritte, rientrano in possesso del livello acquisito al momento della collocazione fuori ruolo.
  14. I provvedimenti con i quali la Commissione Nazionale Arbitrale dispone la collocazione “in ruolo” o “fuori ruolo” devono essere comunicati per iscritto all’interessato e producono gli effetti ad essi connessi dalla data di ricevimento della stessa comunicazione.

Art. 17 – Livelli arbitrali

  1. I livelli delle qualifiche arbitrali sono:
  • Abilitazione di I° grado (allievo): arbitra tutta l’attività, giovanile e seniores, regionale;
  • Abilitazione di II° grado (arbitro effettivo):
    • 1° livello: arbitra fino attività Seniores serie C Nazionale e serie A femminile;
    • 2° livello: arbitra fino attività Seniores serie B e Seniores Eccellenza femminile;
    • 3° livello: arbitra fino attività Seniores serie A;
  • Abilitazione di III° grado (arbitro effettivo): arbitra fino attività Seniores serie Eccellenza;
  • Abilitazione di IV° grado (arbitro effettivo): arbitra fino attività Seniores Internazionale:
  1. I tesserati che cessano di appartenere ai ruoli arbitrali attivi, di cui al comma 1, possono assumere la qualifica di “Osservatore”, secondo la seguente classificazione:
    1. Osservatore regionale
    2. Osservatore nazionale
    3. Osservatore internazionale.
    4. I tesserati osservatori sono considerati arbitri in ruolo.
    5. Le suddette abilitazioni sono deliberate dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione Nazionale Arbitrale in presenza di requisiti regolamentari, una volta superati i relativi esami e le prove attitudinali previste.
    6. Possono, altresì, essere abilitati come arbitri effettivi coloro che hanno conseguito la qualifica di arbitro da parte di federazione straniera. Il livello di qualificazione è determinato dal Consiglio Federale su proposta dalla CNA sulla base del curriculum formativo dell’arbitro.

6.. All’interno del singolo livello arbitrale è previsto l’inquadramento con riferimento a ciascuna attività/campionato federale.

  1. Il collocamento degli arbitri è disciplinato da un giudizio annuale proposto dalla Struttura Tecnica Nazionale Arbitrale; tale giudizio assorbe le valutazioni espresse sul singolo arbitro durante la stagione sportiva e si esplica attraverso l’idoneità alla permanenza nella categoria e l’eventuale proposta di passaggio alla categoria superiore. La CNA provvede, autonomamente, alla definizione degli organici per ciascun campionato/attività federale preso atto delle risultanze della struttura tecnica.
  2. Costituiscono elementi di valutazione primaria:
  1. la presenza di provvedimenti disciplinari o tecnici;
  2. la carriera complessiva del tesserato;
  3. la disponibilità dimostrata;
  4. composizione organico territoriale.
  5. Al fine di poter essere nominati nei Comitati Regionali nei ruoli previsti dall’art. 12, comma 1, e comunque svolgere attività didattica, formativa e di selezione, sia in ambito regionale che in ambito nazionale, gli arbitri fuori ruolo devono:
  • essere in possesso della abilitazione allo svolgimento dell’attività didattica e di formazione o di selezione;
  • svolgere attività di formazione permanente;
  • essere in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

In particolare per svolgere attività didattica e di formazione devono conseguire le seguenti abilitazioni tecniche:

  • Tecnico arbitrale regionale (per allievi arbitri e arbitri derogati);
  • Tecnico arbitrale nazionale (per arbitri di serie C, serie B, serie A ed Eccellenza);
  • Tecnico arbitrale internazionale (per arbitri o per attività internazionali).

Art. 18 – Arbitro derogato

  1. Può essere conferita l’abilitazione di Arbitro derogato ad altre categorie di tesserati FIR consentendo così lo svolgimento della funzione arbitrale limitatamente all’attività regionale, purché il tesserato si trovi in condizioni di terzietà rispetto ai soggetti affiliati interessati.
  2. Per tale qualifica è previsto l’inquadramento come Arbitro di I° grado.
  3. La suddetta abilitazione provvisoria è deliberata dalla CNA in esito al superamento dell’esame e in presenza dei requisiti regolamentari e ratificata dal Consiglio Federale al termine della stagione sportiva.

Art. 19 – Decadenza

  1. Gli arbitri cessano di far parte delle categorie previste perdendo la relativa abilitazione:
  2. per sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti per i quali non è previsto il collocamento fuori ruolo;
  3. per la reiterata non partecipazione alla formazione permanente per due stagioni sportive consecutive;
  4. per dimissioni;
  5. per mancato rinnovo del tesseramento per un periodo superiore a due stagioni sportive consecutive.
  6. Il Consiglio Federale, preso atto della sussistenza di almeno una delle precedenti cause, dichiara la perdita dell’abilitazione dell’arbitro.

TITOLO VI – Disposizioni operative

Art. 20 – Divisa e attrezzatura tecnica

  1. Tutti gli Ufficiali di gara hanno l’obbligo di indossare la divisa federale in occasione dell’attività federale secondo le disposizioni, gli aspetti e le forme definite dal Consiglio Federale.
  2. La Commissione Nazionale Arbitri, d’intesa con i competenti uffici federali, definisce le caratteristiche necessarie a garantire la funzionalità della divisa arbitrale e vigila circa l’effettiva adozione di materiali idonei.

Art. 21 – Principi generali di comportamento degli ufficiali di gara

  1. Tutti gli UdG sono tenuti all’osservanza dello Statuto Federale e dei Regolamenti emanati dal Consiglio Federale, nonché di ogni altra disposizione e direttiva impartite dalla Commissione Nazionale Arbitrale, del Codice di comportamento sportivo del CONI e del Codice Etico federale.
  2. Gli UdG devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e rettitudine in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva a difesa della credibilità del ruolo e dell’immagine federale.
  3. Gli UdG devono attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive.
  4. Nell’ambito della propria attività devono:
  5. dirigere le gare ed assolvere le funzioni per le quali sono stati designati;
  6. accettare la designazione che gli perviene, salvo casi di forza maggiore da portarsi obbligatoriamente a conoscenza di chi lo ha designato in tempo utile per consentire l’eventuale sostituzione;
  7. prestare agli arbitri che esplicano le loro funzioni la collaborazione dagli stessi eventualmente richiesta;
  8. spedire entro la giornata successiva allo svolgimento della gara, per posta elettronica ordinaria attraverso l’account predisposto dalla FIR (@federuygby.it), all’ufficio del Giudice Sportivo competente, il referto, gli elenchi dei giocatori che hanno partecipato alla gara nonché i reclami presentati al termine della gara o di grave infortunio comprensiva di impugnativa;
  9. compilare il referto in ogni sua parte dando particolare evidenza ai fatti rilevanti ai fini dell’omologazione della gara e della applicazione degli eventuali provvedimenti disciplinari;
  10. assolvere a tutto quanto prescritto dai regolamenti per l’ammissione dei tesserati al recinto di gioco.
  11. In particolare:
  12. devono astenersi nel modo più assoluto dall’esprimere pubblicamente, giudizi positivi o negativi nei confronti dell’operato di un collega o di qualunque altro tesserato della Federazione;
  13. è vietato rilasciare interviste o dichiarazioni in luogo pubblico anche a mezzo posta elettronica, siti internet, mailing list, gruppi di discussione, blog o simili, sia che attengano all’attività sportiva a cui si è partecipato come UdG sia che attengano a rapporti di amicizia o consuetudine con tecnici, dirigenti, atleti e affiliati, salvo specifica autorizzazione della CNA;
  14. non possono rivolgersi nei confronti di colleghi o di qualunque altro tesserato della Federazione in termini che siano lesivi dell’immagine del corpo arbitrale, del Settore Arbitrale, della Federazione e dello sport in generale;
  15. devono astenersi da qualsiasi dichiarazione o comportamento discriminatorio in riferimento alla razza, al sesso, all’orientamento sessuale, alla religione, ad opinioni politiche o filosofiche ovvero all’appartenenza a determinati gruppi sportivi dei giocatori che sono chiamati ad arbitrare.
  16. Gli UdG devono operare con imparzialità e terzietà rispetto ai singoli componenti che sono chiamati ad arbitrare.
  17. Gli UdG non possono svolgere funzioni arbitrali in nessuna attività esterna alla giurisdizione della Federazione Italiana Rugby, nazionale o internazionale, senza la specifica autorizzazione del Coordinatore del Settore Arbitrale.
  18. Gli UdG sono tenuti a prevenire tutte quelle situazioni in cui vengano coinvolti interessi personali, o di tesserati collegati agli stessi Ufficiali, che possano risultare in conflitto con le funzioni della figura di Ufficiale di Gara. Inoltre, è vietato fare o ricevere regali da tesserati ed affiliati alla FIR, che eccedano quelli d’uso per un valore massimo determinato dal Consiglio federale, con l’obbligo di rifiutarli e di darne immediata comunicazione al Coordinatore Nazionale Arbitrale.
  19. Qualunque osservazione di carattere tecnico relativa all’operato di un collega ufficiale di gara deve essere fatta direttamente, e in maniera riservata, al Presidente/Coordinatore della Commissione Nazionale Arbitri ed obbligatoriamente per iscritto.
  20. Pervenuta al Presidente/Coordinatore della Commissione Nazionale Arbitri la segnalazione scritta, il Coordinatore, sentito l’interessato e conosciute le ragioni dei comportamenti segnalati, conclude la relativa istruttoria, sottoponendo la propria relazione alla Commissione Nazionale Arbitrale.

Art. 22 – Ufficiali di gara benemeriti

  1. La CNA propone al Consiglio Federale la nomina di UdG Benemeriti.
  2. Possono essere nominati Benemeriti gli UdG che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:
  3. avere svolto significativa attività come UdG Internazionale;
  4. avere svolto lodevole attività nazionale per almeno quindici stagioni sportive;
  5. aver acquisito riconoscimenti e titoli professionali in campo nazionale ed internazionale.
  6. La qualifica di UdG Benemerito è rilasciata a vita, salvo revoca da parte del Consiglio Federale, e prevede il tesseramento gratuito alla FIR.

Art. 23 – Previsione di spesa, diarie e rimborsi

  1. 1. Annualmente, il Segretario Generale, su proposta della CNA e nei limiti delle attribuzioni del SAF, provvede a redigere il bilancio preventivo del settore arbitrale per le attività di campo ufficiali, di formazione, valutazione e di qualsiasi altro onere ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni arbitrali.
  2. Il Consiglio Federale, nel rispetto della dotazione prevista, sentita la CNA, emana le disposizioni circa i rimborsi spese, la tabella delle diarie e delle loro modalità applicative spettanti per l’esercizio della funzione arbitrale nonché dei dirigenti arbitrali nazionali e territoriali.
  3. La revisione e l’adeguamento di tali previsioni avverrà con cadenza biennale, anche al fine di favorire la corretta parametrazione delle stesse ai costi effettivamente sostenuti dagli UdG.
  4. Unico responsabile per la definizione delle procedure amministrative di rimborso è il Segretario Generale il quale può delegare le azioni di vigilanza ad un soggetto scelto tra il personale dipendente della FIR.
  5. L’attività arbitrali devono essere sempre ispirate a principi di buona amministrazione e di ragionevolezza, di economicità e di ottimizzazione, in conformità con le linee guida approvate dal Consiglio Federale.

Art. 24 – Disposizioni transitorie e finali

  1. Il presente Regolamento viene trasmesso al CONI per l’approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale.
  2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, una volta completato il processo di nomina della CNA, tutti gli organi centrali e periferici, nonché i ruoli tecnici, in carica verranno sostituiti secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

Per chiarezza va evidenziato che il regolamento potrebbe non essere approvato dal Coni. In quel caso la Giunta del Comitato Olimpico Nazionale italiano, si preoccuperà di indicare i rilievi, sanati i quali, il regolamento tornerà in approvazione. Il rischio c’è ma non si parla di questioni vitali, ma di piccoli dettagli di facile soluzioni.