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Comitato laziale, si autosospende Amedei dopo una condanna a 2 anni

Ott 20, 2021
rugbychepassione.com / Paolo Cerino

Il presidente del comitato regionale laziale Maurizio Amedei, si autosospende dalla carica per aver subito una condanna a 2 anni nell’ambito di un processo che si è celebrato presso il tribunale di Rieti. Questa la comunicazione firmata dal segretario e direttore generale della Fir Michele Signorini.

Egregi Presidenti, abbiamo ricevuto da parte del Presidente del CR Lazio Maurizio Amedei, a seguito di notizie apparse sulla stampa riguardanti la sua persona, una comunicazione di autosospensione dalla carica ai sensi del Codice di comportamento sportivo del CONI a far data dal giorno 18 ottobre u.s .. Il suddetto codice prevede, a garanzia dell’onorabilità degli organismi sportivi, la sospensione temporanea dei componenti di organi federali che abbiano subito una condanna ancorché non definitiva per i reati di cui all’allegato A) dell’art. 11 del suddetto Codice. La sospensione ha durata massima di 18 mesi e cessa automaticamente all’avverarsi di una delle condizioni di cui al secondo capoverso del suddetto articolo. Si evidenzia che la norma ha anche l’obbiettivo di tutelare e garantire il mantenimento della titolarità della carica del componente soggetto alla sospensione, sino all’assoluzione, all’eventuale passaggio in giudicato della sentenza o comunque alla conclusione del procedimento giudiziario. A far data da oggi, pertanto, ai sensi degli artt. 28 comma 4 e 36 comma 4 dello,
Statuto federale, assumerà le funzioni.di Presidente f.f. il Vice Presidente del CR Simone Olleia.

Per completezza vi riportiamo anche l’articolo  11 del Codice di comportamento del Coni: Ferma restando la previsione di cui all’art. 5, comma 3, lett. b) e c), dello Statuto del CONI, al fine di tutelare l’onorabilità e l’autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società, sono immediatamente sospesi in via cautelare, secondo le modalità previste al terzo comma del presente articolo, i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell’allegato “A” o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale. La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione. Spetta agli organismi direttivi del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, in relazione al proprio specifico ambito di attività, adottare le norme attuative che individuino l’organo competente a disporre la sospensione di cui al primo comma, sulla base di un provvedimento ricognitivo delle situazioni di fatto, nonché i relativi adempimenti procedurali. Spetta ai medesimi organismi direttivi prevedere eventualmente l’applicazione della sospensione anche con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale prima dell’entrata in vigore del presente articolo.